Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento

https://dirittoimmobiliare.org/wp-content/uploads/2016/07/12_Modello-di-opposizione-agli-atti-esecutivi-per-deposito-tardivo-dell’istanza-di-vendita-–-Accoglimento-del-Ge-ed-estinzione-del-pignoramento.jpg

Affrontiamo oggi l’argomento del deposito tardivo dell’istanza di vendita e della conseguente cessazione dell’efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. contestabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mettendo a disposizione dei nostri lettori anche la copia dell’opposizione da poter usare come modello ed il relativo provvedimento del Ge che ha ordinato in un caso concreto la cancellazione del pignoramento.

L’istanza di vendita  deve ritenersi tardiva quando viene depositata oltre il termine di 45 giorni prescritto dall’art 497 c.p.c. dalla notifica dell’atto di pignoramento, infatti il citato art. 497 c.p.c., statuisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”. Il termine dei 45 giorni è stato introdotto dall’art. 13, co. 1 lett. d) del D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, in sostituzione del precedente termine dei 90 giorni. Tale disposizione va ad applicarsi alle procedure instaurate dopo il 27.06.15.

La tardiva presentazione dell’istanza di vendita, dunque, come si evince dal dettato normativo dell’art. 497 c.p.c., determina l’inefficacia dell’atto di pignoramento e l’estinzione dell’intera procedura esecutiva ad esso collegata, come ribadito dalla Corte di Cassazione con una serie di pronunce, tra le quali spicca la sentenza 9624/2003, con la quale ha affermato che “il tardivo deposito dell’istanza di vendita nell’esecuzione immobiliare provoca l’estinzione del processo esecutivo ove il debitore lo eccepisca come prima difesa all’udienza in cui gli interessati sono stati convocati per essere sentiti sull’istanza”.

Pertanto il difetto potrà essere contestato con una formale opposizione agli atti esecutivi  (preleva la copia cliccando su “Modello Opposizione agli atti esecutivi“), come nel nostro caso, in cui per ragioni di economia processuale, dovendo contestare altresì altri difetti relativi alla notifica ad indirizzo non corretto abbiamo usato tale strumento processuale anche al fine, poi effettivamente raggiunto, come rilevabile nel provvedimento del Ge scaricabile cliccando “provvedimento di estinzione“, di ottenere una condanna alle spese di controparte, sebbene non  una vera e propria opposizione agli atti esecutivi in senso proprio (si tratterebbe in effetti di una istanza ex art. 630 cpc) debba essere considerata, infatti manca l’elemento caratteristico dell’opposizione ex art. 617 cpc del termine di 20 giorni entro cui presentarla, potendo il debitore attendere sino all’udienza successiva in cui viene convocato (ossia l’udienza ex art. 569 cpc di comparizione delle parti per disporre la vendita del compendio pignorato).

In conclusione si chiederà al giudice dell’esecuzione di accertare la tardività della proposizione dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. e per l’effetto dichiarare l’inefficacia dell’atto di pignoramento con conseguente estinzione dell’intera procedura esecutiva;

Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura (e sul relativo strumento da utilizzare, l’istanza ex art. 630 cpc,  con modello di istanza scaricabile dall’articolo) a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi, tempi, procedura e Soluzioni – Salvare casa» ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012”.
Per approfondire la direttiva mutui 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 dell’Unione Europea che impone agli stati membri di predisporre le opportune misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato si legga La direttiva mutui dell’UE e le misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato
Per saperne di più sull’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi si leggano anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” e l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”

Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolarità del bene legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato . Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridici può approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:

L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“oppure sul sito ufficiale dello Studio d’Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it)  si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

La sede principale dello Studio Legale è in Napoli alla Via Guantai Nuovi 16

Tel. +39 081 4206164 – Fax +39 081 0105891

Milano – Via Francesco Reina 28 Tel. +39 02 87198398 Fax +39 02 87163558

Roma -Via Catone 3, Via Peralba 5 Tel.  +39 0692927916

Brescia – Via Aldo Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  Tel. +39 030 7777136 

Mobile +39 340 5009682

E-mail:

studioassociatoborselli@gmail.com

posta certificata: studioborselli@pec.it

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Studio Legale associato d'Ambrosio Borselli

Sei alla ricerca di uno Studio specializzato nel settore immobiliare cui affidarti?

Rivista tematica a carattere giuridico a cura di

https://dirittoimmobiliare.org/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

NAPOLI

Via Posillipo, 56/85
Tel. 081.4206164
Fax 081.0105891

MILANO

Via F. Reina, 28
Tel. 02.87198398
Fax 02.87163558

ROMA

Via dei Gracchi, 91
Via Catone, 3
Tel. 06.92927916

BRESCIA

Via Aldo Moro, 13
(Palazzo Mercurio)
Tel. 030.7777136