Affrontiamo oggi l’argomento del deposito tardivo dell’istanza di vendita e della conseguente cessazione dell’efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. contestabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mettendo a disposizione dei nostri lettori anche la copia dell’opposizione da poter usare come modello ed il relativo provvedimento del Ge che ha ordinato in un caso concreto la cancellazione del pignoramento.
L’istanza di vendita deve ritenersi tardiva quando viene depositata oltre il termine di 45 giorni prescritto dall’art 497 c.p.c. dalla notifica dell’atto di pignoramento, infatti il citato art. 497 c.p.c., statuisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”. Il termine dei 45 giorni è stato introdotto dall’art. 13, co. 1 lett. d) del D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, in sostituzione del precedente termine dei 90 giorni. Tale disposizione va ad applicarsi alle procedure instaurate dopo il 27.06.15.
La tardiva presentazione dell’istanza di vendita, dunque, come si evince dal dettato normativo dell’art. 497 c.p.c., determina l’inefficacia dell’atto di pignoramento e l’estinzione dell’intera procedura esecutiva ad esso collegata, come ribadito dalla Corte di Cassazione con una serie di pronunce, tra le quali spicca la sentenza 9624/2003, con la quale ha affermato che “il tardivo deposito dell’istanza di vendita nell’esecuzione immobiliare provoca l’estinzione del processo esecutivo ove il debitore lo eccepisca come prima difesa all’udienza in cui gli interessati sono stati convocati per essere sentiti sull’istanza”.
Pertanto il difetto potrà essere contestato con una formale opposizione agli atti esecutivi (preleva la copia cliccando su “Modello Opposizione agli atti esecutivi“), come nel nostro caso, in cui per ragioni di economia processuale, dovendo contestare altresì altri difetti relativi alla notifica ad indirizzo non corretto abbiamo usato tale strumento processuale anche al fine, poi effettivamente raggiunto, come rilevabile nel provvedimento del Ge scaricabile cliccando “provvedimento di estinzione“, di ottenere una condanna alle spese di controparte, sebbene non una vera e propria opposizione agli atti esecutivi in senso proprio (si tratterebbe in effetti di una istanza ex art. 630 cpc) debba essere considerata, infatti manca l’elemento caratteristico dell’opposizione ex art. 617 cpc del termine di 20 giorni entro cui presentarla, potendo il debitore attendere sino all’udienza successiva in cui viene convocato (ossia l’udienza ex art. 569 cpc di comparizione delle parti per disporre la vendita del compendio pignorato).
In conclusione si chiederà al giudice dell’esecuzione di accertare la tardività della proposizione dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. e per l’effetto dichiarare l’inefficacia dell’atto di pignoramento con conseguente estinzione dell’intera procedura esecutiva;
Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura (e sul relativo strumento da utilizzare, l’istanza ex art. 630 cpc, con modello di istanza scaricabile dall’articolo) a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”
Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolarità del bene legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato“ . Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridici può approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:
“L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“oppure sul sito ufficiale dello Studio d’Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it) si legga “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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