Cosa è il Precetto
Il primo comma dell’art. 480 c.p.c.chiarisce che l’atto di precetto:“consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata”.
Il precetto è, sostanzialmente, l’atto attraverso il quale il creditore manifesta la propria volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore ed è da considerarsi prodromico rispetto all’avvio della vera procedura esecutiva.
Esso non è altro che un’intimazione di pagamento, una comunicazione ufficiale e formale di preavviso di esecuzione. Mediante l’atto di precetto al debitore destinatario viene notificata l’intenzione del creditore di procedere all’esecuzione forzata nei suoi confronti, se non provvederà a pagare il proprio debito entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto.
L’intimazione rivolta al debitore di adempiere all’obbligo si basa sull’esistenza di un titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza dell’adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Una qualsiasi procedura di esecuzione forzata, che sia essa immobiliare, mobiliare o mobiliare presso terzi, infatti, deve essere necessariamente preceduta dalla notifica, al debitore, del titolo esecutivo e, quindi, successivamente o contestualmente, dall’atto di precetto. Di norma i due atti sono notificati insieme, ma qualora fossero notificati separatamente il titolo esecutivo deve necessariamente precedere l’atto di precetto (art. 479 c.p.c.).
La notifica del titolo esecutivo è, già di per sé, idonea a comunicare al debitore l’intenzione del creditore di avviare l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito. Si tratta, però, di una manifestazione “implicita” dell’intenzione di procedere, che invece diventa “esplicita” e solenne con la notificazione del precetto.Occorre precisare, infatti, che il precetto è un atto autonomo del creditore ed ha natura recettizia. Esso, infatti, non produce alcun effetto fino a quando non è portato effettivamente a conoscenza del debitore destinatario a mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Occorre fare un preliminare distinguo tra i diversi tipi di esecuzione e, di conseguenza, tra i diversi momenti che ne segnano l’inizio. Nella generalità dei casi, ricordiamolo, l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dall’esecuzione su mobili soggetti a pegno o ipoteca, in quanto il bene risulta già vincolato o nel possesso del creditore; e dall’esecuzione in forma specifica, in cui l’oggetto dell’espropriazione è il medesimo oggetto dell’obbligazione, e bisogna farne riferimento all’interno dell’atto di precetto.
Il pignoramento “positivo” e cioè eseguito nel termine previsto dall’art. 481 cpc, apre certamente l’esecuzione e, conseguentemente, sospende il termine di novanta giorni entro cui questa deve essere iniziata.
Le spese e i compensi
A differenza del pignoramento positivo, invece, quello “infruttuoso” non costituisce un valido atto iniziale dell’esecuzione e tanto meno evita la sopravvenuta inefficacia del precetto che dovrà essere rinotificato. Nel caso di un pignoramento c.d. infruttuoso e di un conseguente atto di precetto “scaduto”, l’esecuzione non può in alcun modo considerarsi cominciata. A tale orientamento pare aver aderito la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza del 12 aprile 2011, n. 8298, ha statuito: “L’art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell’intimante, in forza del combinato disposto dell’art. 310 e dell’art. 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.
In altre parole, il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, con riferimento all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto che, qualora non fosse seguito dall’pignoramento, rimane economicamente a carico del creditore e non del debitore verso cui la procedura esecutiva non è stata ancora attivata.
Ad ogni modo le spese dell’atto di precetto sono piuttosto contenute (rispetto al decreto ingiuntivo che spesso lo precede o al pignoramento, specie se immobiliare, che lo segue) in quanto ci sono solo le spese di notifica (al massimo un paio di decine di euro) e quelle relative ai compensi per la redazione ovviamente
I Termini di efficacia
In caso di impugnazione il termine d’efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell’esecuzione e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunciata in udienza, non dalla pubblicazione della predetta ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione/notifica che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza della stessa ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.
Una volta che la notifica del precetto sia andata a buon fine, l’espropriazione forzata deve iniziare entro i 90 giorni successivi, decorsi inutilmente i quali, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). Il precetto, infatti, diventa inefficacese nel termine previsto dal 481 c.p.c. non viene notificato l’atto di pignoramento e non é iniziata l’esecuzione. Se, invece, contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a norma del’art. 627 c.p.c..Trascorsi infruttuosamente i novanta giorni dalla notifica del precetto, senza che sia cominciata l’esecuzione,si ha la sopravvenuta inefficacia del precetto stessoche deve essere rinotificato con le medesime dì modalità se si vuole dare corso alla procedura esecutiva.
Sospensione Feriale dei Termini
Secondo la giurisprudenza di merito al termine di perenzione ex art. 481 c.p.c. non si applica, invece, la sospensione feriale dei termini, in quanto il pignoramento che deve essere compiuto per evitarla, costituisce la prima vera e propria attività processuale, quale primo atto dell’esecuzione forzata.
Nel caso in cui dovesse sussistere il pericolo nel ritardo, cioè nel caso i beni del debitore posti a garanzia delle pretese del creditore possano essere facilmente deteriorati, distrutti o comunque sottratti alla procedura esecutiva, è possibile richiedere al presidente del tribunale l’autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata senza dover attendere i 10 giorni previsti dal 480 c.p.c..L’autorizzazione può essere data con o senza cauzione con decreto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsiai sensi dell’art. 482 c.p.c..: “Non si può dunque iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notifica. Tuttavia, il presidente del tribunale o il giudice delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce all’atto di precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”.
Il Contenuto del Precetto
Il secondo comma dell’art. 480 c.p.c. indica il contenuto del precetto, ossia gli elementi essenziali che devono essere tassativamente presenti al suo interno, a pena di nullità. Prima di tutto, l’atto deve contenere l’indicazione delle parti, quindi sia del creditore che il debitore; poi, ovviamente, la data in cui è stato notificato il titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso, però, l’ufficiale giudiziario è tenuto a compiere un passaggio supplementare, ovvero, prima della relazione di notifica, egli deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente ed inequivocabilmente al titolo originale. Inoltre, a norma della L. 6 agosto 2015 n. 132, l’atto di precetto deve contenere l’avviso che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione da sovraindebitamento, concludendo un accordo con i creditori per la composizione della crisi, oppure, proponendo agli stessi un piano del consumatore. Relativamente a questo ultimo elemento è dubbio se la sua assenza sia effettivamente un vizio da cui possa derivare la nullità dell’atto di precetto.
Seguendo la lettera dell’art. 480 c.p.c., infatti, se anche solo uno dei suindicati elementi risulta mancante, l’atto di precetto dovrebbe essere considerato nullo. Tuttavia, come accennato, sussistono orientamenti discordanti sulla “essenzialità” o meno dell’avviso al debitore sulla possibilità di ricorrere all’accordo per la composizione della crisi o al piano del consumatore.
Sicuramente l’inserimento di tale avviso non sembrerebbe essere necessario laddove il debitore non versi nelle condizioni soggettive per poter accedere ad una delle forme di composizione della crisi previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n 3 o quando si tratti di una società, un ente,oppure un imprenditore commerciale.
Di contro, diverrebbe necessario l’inserimento di tale avviso nelle ipotesi in cui il debitore sia una persona fisica non fallibile, in quanto verrebbero in suo soccorso i principi generali previsti dall’art. 156 c.p.c. dettati in tema di nullità processuali.
La su menzionata norma prevede tassativamente che un atto processuale possa essere considerato nullo nel caso in cui la nullità per inosservanza della forma sia comminata dalla legge nonché, anche in assenza di tale previsione, se l’atto comunque manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Si evidenzia che sul punto il legislatore con l’introduzione di questo nuovo elemento, caratterizzante del precetto, non ha però specificato se la sua assenza sia determinate o meno per la nullità dell’atto.
Appare doveroso aggiungere, per completezza, che anche ai fini della redazione dell’atto di precetto si dovrà tenere conto dell’art. 125 c.p.c., in quanto il 1°comma dispone: “ Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa , il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale, il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”
Le opposizioni
In conclusione, la notifica di un atto di precetto non da già inizio ad una procedura esecutiva, anche se essendone l’atto preliminare questa inizierà con ogni probabilità nei successivi 90 giorni, e se ci sono fondati motivi che questo sia affetto da vizi è possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 comma 1 c.p.c., il quale prevede che questa vada fatta con atto di citazione innanzi al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma c.p.c., ossia il tribunale del luogo in cui inizierà l’esecuzione, entro 20 giorni dalla notifica del precetto.
Se al contrario si contesta il diritto stesso dell’istante di procedere all’esecuzione (per inesistenza del debito o del titolo esecutivo) si potrà proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc che andrà proposta con citazione al giudice competente per materia o valore e territorio, se non è iniziata ancora l’esecuzione, mentre andrà proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione quando questa è già iniziata, non c’è in questo caso il termine dei 20 giorni per proporre opposizione, ma dopo la modifica dell’art. 615 cpc ad opera del dl 59/16 “nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o ….. salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”
P. Avv. Antonio Esposito
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sulle opposizioni all’esecuzione immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione o «Pignoramento immobiliare costi e tempi dopo le modifiche dei Dl 132/14, 83/15 e 59/16- Soluzioni per Salvare casa», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .“
Per le soluzioni al pignoramento attraverso la legge sulla cd esdebitazione si legga “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012”.
Per conoscere il ruolo dell’esperto che compie la stima dell’immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa può dare si legga “Il Ruolo dell’Esperto (Consulente Tecnico d’Ufficio) Nell’Esecuzione Immobiliare“
Per approfondire la direttiva mutui 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 dell’Unione Europea che impone agli stati membri di predisporre le opportune misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato si legga “La direttiva mutui dell’UE e le misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato“
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridici può approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:
La conoscenza approfondita e specialistica del diritto immobiliare, in cui questo studio si è specializzato (siamo probabilmente l’unico studio che opera sull’intero territorio nazionale ad occuparsi solo ed esclusivamente di diritto immobiliare come può evincersi dalla lettura della nostro sito web alla pagina Chi Siamo, e come confermato nell’articolo “nessun segreto sul diritto immobiliare” pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, che può essere letto nella pagina “Area di Attività- il Diritto Immobiliare“) ci consente di far ottenere ai nostri clienti , tutte le opportune ed adeguate tutele, sia in sede giudiziale anche in fase di asta, che stragiudiziale attraverso accordi transattivi molto vantaggiosi, anche di fronte a questioni che possano apparire estremamente complesse, consentendo loro di mantenere il proprio immobile molto più a lungo, col duplice vantaggio di non dover trovare ed investire in un nuovo immobile dove vivere e di poter trovare, col trascorrere del tempo, soluzioni che prevedano accordi con consistenti tagli del debito che quello stesso trascorrere del tempo consentirà di realizzare attraverso un risparmio (o con l’opportuna organizzazione per ottenere un nuovo finanziamento) che nei giusti tempi può essere realizzato da un debitore trovatosi in un momento, superabile appunto col giusto arco temporale, di difficoltà economica.
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