I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .

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La normativa relativa al comportamento della società di riscossione Equitalia all’interno delle procedure esecutive immobiliari è racchiuso nella sezione V del D.P.R 29.09.1973 n. 602. In particolare all’art. 76, così come modificato dall’art. 52 D.L. 21.6.2013 n. 69. In tale norma si dispone che l’agente della riscossione (Equitalia) non può dare corso ad un procedimento di esecuzione immobiliare se l’immobile oggetto della stessa è unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso) ed adibito da questi a sua residenza principale.

Al medesimo comma la norma dispone altresì che, nei casi diversi da quello sopra citato, cioè quando l’immobile non sia l’abitazione principale del debitore e tanto meno il suo unico immobile, l’agente di riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare soltanto se il credito complessivo supera i 120.000,00 euro e che, sull’immobile soggetto ad esecuzione, deve essere iscritta ipoteca da almeno sei mesi.

Questa norma, tuttavia, non impedisce ad Equitalia di intervenire in un procedimento di esecuzione sulla prima casa e abitazione del debitore, promosso da un altro creditore (privato), pur vantando un credito inferiore ai 120.000,00 euro e pur non avendo iscritto ipoteca. In tali casi l’agente di riscossione richiede ugualmente di partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata.

Equitalia, così facendo, esercita un diritto espressamente riconosciuto dalla norma citata e che, in generale, è riconosciuto a qualunque creditore.

Può verificarsi, però, il caso in cui il creditore principale, o procedente, rinunci a dare impulso alla procedura (anche in virtù di un accordo) e, in assenza di altri intervenuti, Equitalia si trovi a rivestire il ruolo di creditore procedente. In questi casi appare da escludere che l’agente di riscossione  possa dare impulso ad una procedura in assenza di quei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla come creditore principale.

Una parte consistente della giurisprudenza appare orientata, infatti, a negare tale diritto ad Equitalia, suggerendo che non si possa fare altro che dare seguito all’estinzione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base del fatto che mancherebbero gli autonomi poteri di impulso, mettendo in evidenza la sostanziale differenza fra il ruolo di “intervenuto” ed il ruolo di “procedente”.

Il limite di 120.000,00 euro costituisce, di fatto, il limite al di sotto del quale l’agente di riscossione non ha diritto di esperire l’esecuzione immobiliare (fermo restando, ovviamente, anche l’altro presupposto della previa iscrizione di ipoteca da almeno sei mesi) e, di conseguenza, non può nemmeno darvi impulso nella circostanza in cui si trovasse a sostituire il creditore procedente rinunciante.

Nonostante la differenziazione netta tra le due procedure esecutive e cioè: quella dell’esecuzione esattoriale, disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602, (in particolare la Sezione V disciplinante l’espropriazione immobiliare) e quella disciplinata dal Codice di procedura civile; è opportuno precisare che, pur essendo la prima connotata da semplificazioni funzionali alla maggior economicità e snellezza, non può scavalcare le finalità dell’espropriazione immobiliare disciplinata dal codice di procedura civile.

Entrambe le procedure, infatti, prevedono ed implicano l’ablazione del bene del debitore pignorato,  al fine di soddisfare le pretese creditorie sia del procedente che degli intervenuti.

La ratio principale, infatti, appare comunque quella di impedire la privazione, in danno del debitore, della propria abitazione, oppure, qualora egli fosse proprietario di altri fabbricati, occorre che il suo debito tributario sia superiore ai 120.000,00 euro e che l’immobile sia già stato già gravato da ipoteca da almeno sei mesi.

Il legislatore, in altre parole, ha voluto impedire l’espropriazione della prima casa e abitazione del debitore per la soddisfazione di debiti tributari, anche qualora il bene pignorato non costituisca prima casa, deve trattarsi sempre di un debito tributario di rilevante importo e sempre previa iscrizione di ipoteca per un tempo sufficiente a consentire una diversa soluzione per l’estinzione dell’obbligo tributario.

Poiché appare assolutamente evidente che detti limiti, all’espropriazione di un bene immobile del debitore, sono dettati in ragione della natura tributaria del debito, e quindi in ragione della natura giuridica dell’esattore procedente, ne consegue che, gli stessi, non possono non applicarsi anche all’esecuzione immobiliare disciplinata dal codice di procedura civile. Naturalmente, questo vale solo qualora Equitalia rivesta il ruolo di creditore procedente, sia che lo abbia assunto fin dall’inizio, oppure in seguito ad una rinuncia di altro creditore procedente. L’agente di riscossione, infatti, può intervenire nella procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’art. 499 c.p.c., qualora tale facoltà non fosse stata prevista, sarebbe impedito all’esattore di tutelare le proprie ragioni creditorie sul bene pignorato da terzi. Il bene pignorato, infatti, verrebbe ugualmente venduto, con ciò svuotando di significato la ratio della tutela della prima casa, penalizzando di fatto solo l’agente di riscossione.

Appare evidente che la soluzione opposta solleverebbe non pochi dubbi.

La natura tributaria del credito, infatti, non può incidere  in maniera diversa a seconda dei casi in cui si proceda ad una esecuzione immobiliare esattoriale o una esecuzione immobiliare ai sensi del codice di procedura civile. Emergerebbe, in tal senso, una evidente disparità di trattamento fra un soggetto colpito da pignoramento per debiti solo tributari con l’esecuzione esattoriale, la cui prima casa di abitazione può essere pignorata solo a determinate condizioni. Ed un soggetto colpito da pignoramento per debiti di diversa natura, quindi con un altro creditore procedente, la cui prima casa di abitazione potrebbe essere liberamente posta in vendita forzata anche dopo il ritiro del creditore procedente al fine di soddisfazione di soli debiti tributari per aver assunto l’esattore veste di procedente in senso sostanziale.

In altri termini: l’azione esecutiva dell’esattore sarebbe soggetta ai limiti di cui sopra quando egli fosse procedente originario, mentre sarebbe libera qualora egli fosse procedente in seguito alla rinuncia dell’originario procedente, ossia in seguito ad un evento totalmente estraneo e svincolato dai rapporti con il debitore e con la natura del credito.

Tale ultima impostazione non appare convincente in quanto i principi che limitano il potere di espropriazione dell’esattore nell’esecuzione esattoriale non verrebbero rispettati nella procedura esecutiva ordinaria e va pertanto esclusa.

P. Avv. Antonio Esposito

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga l’articolo «Pignoramento immobiliare costi, tempi, procedura e Soluzioni – Salvare casa» ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012”.
Per saperne di più sull’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi si leggano inoltre “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” e l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”

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