Tasi: l’analisi di presupposti, base imponibile per il calcolo, aliquote, scadenze ed applicabilità conduce ad una conclusione: è una Patrimoniale come la gemella Imu!

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Parliamo di Tasi, la nuova imposta sulla casa introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) all’art. 1 comma 639 e regolata nei successivi commi 669 e seguenti, e ciò  anche in approfondimento al nostro articolo su Forexinfo dal titolo “Tasi è solo un’IMU mascherata cliccando sul titolo

Al contrario dell’Imu espressamente definita imposta patrimoniale avrebbe una natura giuridica diversa, si tratterebbe di una service tax, un’imposta da pagare come corrispettivo ai servizi indivisibili forniti dal comune (illuminazione pubblica, manutenzione di strade parchi ecc.)

Abbiamo dunque visto la natura giuridica delle due imposte, che sarebbero diverse, andiamo adesso ad analizzarne i presupposti (ossia la proprietà di quali immobili ne costituisce il presupposto impositivo), i parametri per il calcolo, le aliquote, ed infine l’applicabilità (ossia quali sono i soggetti a cui si applica) per stabilire se effettivamente si tratti di due imposte  diverse o se la Tasi sia solo un’Imu mascherata e riproposta sulla prima casa.

1.         quanto ai presupposti le imposte sembrerebbero diverse, mentre infatti l’Imu, essendo stata “abolita” sulle prime abitazioni, ha come presupposto impositivo la proprietà solo degli immobili diversi  dalla prima abitazione, la Tasi ha come presupposto per poter essere imposta la proprietà di qualunque tipo di immobile, ossia negozi uffici, seconde ed anche prime abitazioni!!!
Da questa prima analisi capiamo che la Tasi è un’imposta diversa perché oltre ad applicarsi alle prime abitazioni si cumula all’Imu per tutti gli altri immobili, ma se approfondiamo scopriremo che in realtà il cumulo è limitato, nel senso che agli altri immobili la stessa Tasi sommata all’Imu non può superare l’aliquota massima del 10,6 x mille (salvo l’eccezione prevista dal comma 677 che solo per il 2014 prevede un aumento Tasi dello 0,8 x mille che porterebbe l’aliquota massima per gli altri immobili al 11,4 x mille), il fatto che la Tasi non possa far aumentare l’Imu sugli altri immobili oltre il suo già previsto tetto massimo  fa quindi propendere per la tesi che la Tasi non è altro che una fetta di Imu con un nome ed una (presunta) natura giuridica diversa, la fetta di Imu che si applicava alla prima casa sembrerebbe ad esser maliziosi…ma andiamo oltre
2.      quanto ai parametri per il calcolo, pare che le due imposte siano identiche, infatti la base imponibile, ossia l’importo sul quale va applicata l’aliquota, é lo stesso identico dell’Imu, guarda caso, e cioè la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per 160, un altro punto dunque a favore dei maliziosi….
3.       quanto alle aliquote, la Tasi prevista in misura base all’uno x mille, può in realtà andare (a discrezione del comune) da zero al 2,5 x mille (eccezionalmente sempre per quest’anno si prevede un possibile aumento dello 0,8  x mille per finanziare le detrazioni, quindi l’aliquota arriva al massimo al 3,3 x mille per il 2014), abbiamo visto che per gli altri immobili le aliquote vanno armonizzate con quelle Imu per rimanere nei massimi di quest’ultima, notiamo che anche per la prima casa la Tasi somiglia tanto alla vecchia Imu prima casa, solo con aliquote un po’ più basse, ma in compenso col grosso problema delle detrazioni (che nell’imu prima casa favorivano le case di minor valore), ed infatti l’ultimo aumento previsto dello 0,8 dovrebbe finanziare proprio quelle (peraltro Giustissime) detrazioni, certo però la nuova Tasi somiglia sempre più ad una vecchia imposta cancellata…non trovate?
4.      quanto infine all’applicabilità della Tasi, troviamo il primo ed unico elemento di differenza dall’Imu, stabilisce infatti il comma 639 della L. di Stabilità che la Tasi è “a  carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” vale a dire si applica sia al proprietario che al conduttore dell’immobile (se è affittato…) mentre dal combinato disposto dei successivi commi 673 e 681 emerge che il conduttore (o anche il comodatario) se occupa per più di sei mesi nell’anno solare di applicazione di imposta versa una parte della Tasi (tra il 10 ed il 30% dell’imposta secondo quanto stabilito dal singolo comune), questo è come detto l’unico elemento che fa propendere per una parziale non patrimonialità dell’imposta (ma riguardando gli immobili affittati non riguarda la prima abitazione la cui Tasi sarà sempre pagata dal proprietario e quindi somiglia in tutto e per tutto alla vecchia Imu), certo a ben vedere si tratta si una quota minima che il conduttore andrebbe a pagare per dei servizi che solo lui usa, detenendo l’immobile, perché non prevederla se non voleva essere un’imposta patrimoniale tutta a carico di colui che sfrutta il servizio? Certo se riflettiamo sul fatto che la Tasi come visto al punto 1. va armonizzata con l’Imu e molti comuni avendo già previsto l’aliquota massima non potranno chiedere la Tasi, mentre il comune che non aveva previsto l’aliquota massima, nella scelta tra aumentare l’Imu, ossia la patrimoniale a carico del proprietario, o raggiungere lo stesso risultato con una tassa che paghi (sebbene in minima parte) anche il conduttore, opterà sempre, con ogni probabilità, per far pagare la patrimoniale (l’imu) al proprietario, salvo utilizzare gli ulteriori margini previsti dalla tasi (lo 0,8 previsto per ora per il 2014) per arrivare ad un imposta ancora più gravosa (visto che in un ipotetico 11,4 x mille possiamo calcolare grosso modo a carico del proprietario un 11,3 a fronte di uno 0,1 x mille al conduttore circa) per lo stesso proprietario, proprio come sta avvenendo, ad esempio, al comune di Milano che ai proprietari di altri immobili all’imu massima del 10,6 aggiungerà quest’anno lo 0,8 di Tasi, per finanziare le detrazioni sulle prime case di minor valore, opera certamente meritoria , ma che chiarisce definitivamente che la Tasi, al di là delle definizioni, non ha proprio nulla di imposta sui servizi, ma è una patrimoniale ad ogni effetto, come ha peraltro recentemente affermato lo stesso Presidente della sezione autonomie della Corte dei conti, Mario Falcucci, una patrimoniale peraltro che appesantisce L’imu sugli altri immobili come visto, e che rispetto all’Imu sulle prime abitazioni è tutto da dimostrare che sia meno pesante (dipenderà molto dalle decisioni dei comuni), e soprattutto che sia meno regressiva (ossia colpisca, per effetto delle mancate detrazioni, più duramente dell’Imu i proprietari di prime abitazioni di minor pregio-valore, rispetto ai proprietari più abbienti che per effetto delle più basse aliquote si troverebbero a pagare meno dell’imu prima casa al contrario dei precedenti).

 

Insomma in conclusione la Tasi pare proprio una nuova Imu mascherata e se avete ancora qualche dubbio chiedetevi quando si paga? Le scadenze solo il 16 giugno ed il 16 dicembre, ossia contestualmente alla gemella Imu.

E se avete ancora qualche residuo dubbio, vi invito a fare un giro sul web, o a dare una lettura ai giornali, si va da un più tecnico e preciso “ l’Imu per le case in affitto nel 2014 si sdoppia” del Sole 24 Ore, ai più generici confusi ed imprecisi (ma tale confusione abbiamo visto essere generata dalla sostanziale identità delle due imposte) siti e giornali che in moltitudine affermano che “la Tasi sulle seconde case sale all’11,4 x mille” mentre in realtà è solo lo 0,8 come visto di Tasi trattandosi invece della Gemella Imu!!!

Ricordando a tutti i nostri lettori che l’Imu (al contrario della Tasi) può essere risparmiata sugli immobili in locazione, per approfondimenti si legga questo articolo “Come risparmiare imu e irpef sui tuoi immobili”

 

Esistono infatti oltre alla più diffusa locazione tutta un’altra serie di contratti tipici ed atipici che consentono di mettere a reddito il proprio immobile senza i vincoli, i rischi ed il peso fiscale della locazione stessa, contratti in cui questo studio è specializzato.( si legga la storia dello studio dal 1880 a questo link “Lo Studio – Avvocati dal 1880“)

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