Esecuzione immobiliare: Corte di Giustizia Ue “il Giudice può ricalcolare gli interessi del mutuo”

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La Corte di giustizia Ue, nella sentenza cause riunite C-482/13 e altre dello scorso gennaio, è intervenuta  per chiarire le conseguenze relative all’abusività delle clausole contrattuali e delimitare i poteri dei giudici nazionali rispetto all’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita in Italia col Dlgs 206/2005, il Codice del consumo). In base a questa norma, le clausole abusive (tra cui possono essere annoverate le clausole abusive dei contratti di mutuo come tra le altre quelle che stabiliscono dei tassi usurari) non vincolano il consumatore, ferma restando la possibilità che il contratto resti vincolante per la parte residua.

La Corte ha testualmente affermato che:

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale:

– non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e

– non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva

Nei contratti di mutuo  che contengono una clausola abusiva quindi può essere affidato al giudice nazionale, alle prese con un procedimento di esecuzione immobiliare, il compito di ricalcolare le somme dovute come interessi moratori. A condizione, però, che la valutazione non abbia effetti sulla qualificazione del carattere abusivo della clausola (ossia il giudice può ricalcolare  gli interessi in sede di processo esecutivo, ma tale ricalcolo non esclude che la clausola fosse abusiva ab origine, e tale rimane,  con tutte le conseguenze che ne derivano)

La questione trae origine, da innumerevoli  controversie tra  istituti bancari spagnoli e tanti cittadini che avevano stipulato un contratto di mutuo. Al mancato pagamento di una rata, le banche avevano fatto valere una clausola in base alla quale, in caso di inadempimento da parte del mutuatario, il mutuante poteva chiedere il pagamento dell’intero capitale più l’interesse. Nel corso del procedimento di esecuzione forzata il giudice nazionale ha chiamato in aiuto la Corte Ue. Che, prima di tutto, ha chiarito che l’obiettivo principale della direttiva Ue, a  tutela del consumatore, è quello della rimozione della clausola abusiva. Raggiunto quest’obiettivo, la direttiva – osserva la Corte – non impedisce un intervento del giudice nazionale sul calcolo degli interessi di mora.

Di conseguenza, il giudice di uno Stato membro, nei casi in cui si trovi a

a decidere su un procedimento di esecuzione forzata immobiliare, può far ricalcolare le somme dovute e previste in un contratto di mutuo ipotecario con interessi moratori il cui tasso era superiore al triplo di quello legale. Senza, però, che l’attività di ricalcolo sul tasso degli interessi di mora incida sulla qualificazione del carattere abusivo della clausola. Non solo. L’autorità giurisdizionale nazionale deve mantenere fermo il potere di disapplicare la clausola, accertata la  contrarietà alla direttiva e ciò anche in linea con l’altra recentissima sentenza della Corte di Giustizia Ue in tema di clausole abusive, interessi usurari e pignoramento immobiliare la  sent. n. C-34/13 del 10.09.14 la quale si ricorda ha stabilito che “la Corte ha già sottolineato l’importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13

si ricorda che

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (recepita da noi nel 2006 col Codice del Consumo) dispone che:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Insomma per chiarire, la Corte, così come a suo tempo ha introdotto quella direttiva a tutela dei consumatori che ha completamente cambiato, a favore di questi ultimi, gli equilibri tra questi  e le grandi aziende negli ultimi anni, oggi la stessa Corte con le sue pronunce sta spingendo perchè i contratti di mutuo ipotecario, com’è giusto che sia, siano ricompresi a pieno titolo tra quelli in cui il soggetto più debole, il consumatore, va pienamente tutelato da clausole illecite cui non sarebbe in grado di opporsi, questa tutela trova la sua esplosiva efficacia innovativa nel fatto che la Corte ha più volte chiaramente espresso il principio che il consumatore debba essere tutelato non solo nel processo ordinario (dove alla fine di lunghi anni quelle clausole saranno dichiarate illegittime), ma soprattutto nello stesso processo esecutivo, laddove il debitore esecutato godeva di ben pochi strumenti di difesa, oggi quello stesso, specie se si tratta di prima abitazione, diventato consumatore a tutti gli effetti, e finalmente tutelato come tale potrà far valere in maniera sempre più ampia (più interverrà la corte più giudici e parlamenti nazionali saranno costretti ad adeguarsi) i propri diritti senza il rischio di vedere vanificata una eventuale sentenza favorevole dalla perdita della propria abitazione all’asta, avvenuta nelle more delle nostre lungaggini processuali!!!(se vuoi approfondire questo argomento leggi anche “Opposizione all’esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto all’abitazione)

Se avete una procedura in atto e volete sapere nello specifico tempi che potreste guadagnare, altri benefici conseguibili e costi di eventuali difese o consulenze (laddove non fosse necessaria una costituzione in giudizio ma fosse sufficiente la presenza della parte alle udienze effettuiamo consulenze in cui indichiamo tutto quel che la parte deve sapere per incidere a proprio vantaggio nel giudizio in corso) da parte nostra non esitate a contattarci (la lunga e prestigiosa storia dello studio è consultabile a questo link Lo Studio – Avvocati dal 1880) cliccando Come Contattarci”

 

Se volete saperne di più sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo leggete il nostro articolo su Forexinfo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“.

Per l’assistenza  e la stipula di contratti siamo domiciliati anche a Milano, Roma e Brescia, mentre per il contenzioso immobiliare (sfratti e pignoramenti immobiliari e le relative opposizioni in particolare) siamo domiciliati in tutti i capoluoghi di provincia, operando in tal modo su tutto il territorio nazionale.(per saperne di più sull’opposizione agli atti esecutivi si legga anche l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”)

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