Precetto, dal latino praeceptum e letteralmente prescrivere, ordinare, insegnare definito in campo giuridico come “l’ultimatum per l’adempimento”, ovvero l’ultima richiesta che il creditore fa nei confronti del debitore prima di dare il via all’esecuzione forzata.
Esso è prodromico a qualsiasi tipo di esecuzione di cui si voglia dare il là che sia dunque un espropriazione di beni mobili (pignoramento mobiliare), di immobili (pignoramento immobiliare), sia che si voglia pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), od anche se si voglia procedere ad eseguire uno sfratto (esecuzione per consegna o rilascio).
Il precetto redatto a cura dell’avvocato è un atto a natura recettizia e quindi dev’essere portato a conoscenza del destinatario, tale conoscenza la si attua mediante notificazione effettuata a cura degli ufficiali giudiziari dell’Unep del Tribunale competente.
Tale atto (il precetto) potrà essere notificato sia singolarmente sia congiuntamente al titolo esecutivo (li troveremo spillati l’uno con l’altro) ed in questo caso andrà redatto solo di seguito al predetto titolo. Alcuni potrebbero obiettare circa l’utilità del precetto e ritenerlo superfluo rispetto alla notifica del titolo esecutivo (ritenendolo già di per se idoneo a manifestare l’intenzione del creditore di poter procedere con un’esecuzione forzata), ovviamente così non è, in quanto, il titolo esecutivo è una manifestazione di natura “implicita” sull’intenzione di procedere da parte del creditore, mentre, col precetto si attua una manifestazione di natura esplicita e/o solenne.
Tale notifica deve essere effettuata dalla parte istante nei confronti del soggetto da cui si pretende l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo, quando però il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio e se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all’efficacia del titolo esecutivo, l’onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l’esecuzione va compiuta.
Il precetto diventa così l’atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l’esecuzione forzata, ma non prima che siano trascorsi giorni 10 dalla sua notifica salva l’autorizzazione di cui all’art. 482 c.p.c. ovvero quando il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato ritenga che vi sia un pericolo nel ritardo e può quindi autorizzare l’esecuzione immediata con cauzione o sentenza.
Alcune volte i debitori adottano una “strategia” ovvero quella di non ritirare l’atto alla posta risultando tuttavia inefficace, in quanto per il nostro ordinamento si considera comunque notificato una volta decorso il periodo di giacenza, ovvero dopo 10 giorni dall’invio al debitore di una seconda raccomandata la quale lo avvisa che il primo tentativo non è andato a buon fine.
L’atto di precetto ha una durata di 90 giorni nell’arco dei quali il creditore si deve adoperare per richiedere l’esecuzione forzata, se poi, si lasciano decorrere invano i suddetti giorni potrà procedere ad una nuova notifica dell’atto di precetto facendo così decorrere nuovamente i 90 giorni.
A norma poi dell’art. 480 e 605 c.p.c. l’atto di precetto deve contenere:1) l’indicazione delle parti (creditore e debitore); 2) la data di notifica del titolo esecutivo (se fatta separatamente); 3) la trascrizione integrale del titolo stesso (se richiesto dalla legge); 4) l’avvertimento al debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento; 5) la dichiarazione o l’elezione di domicilio della parte istante (in mancanza le eventuali opposizioni al precetto si propongono innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato); 6) la descrizione sommaria dei beni; 7) sottoscrizione del difensore o della parte se sta in giudizio personalmente; 8) notificazione ai sensi dell’art. 137 e segg. c.p.c.
Un modello Fac simile dell’atto di precetto potrà essere scaricato cliccando Fac-simile modello Precetto per Rilascio
Successivamente, qualora il conduttore moroso continui ad occupare l’immobile si provvederà, entro il termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla notifica), alla notifica del c.d. preavviso di sloggio che sarà consegnato all’Ufficiale Giudiziario in un originale più tante copie quanti sono i destinatari dell’atto medesimo unitamente al titolo esecutivo (convalida di sfratto) notificato e all’atto di precetto di rilascio dell’immobile anch’esso ovviamente notificato. Tale preavviso costituisce l’atto iniziale dell’esecuzione, il suo scopo è quello di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’esecuzione esecutiva, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente. Tale avviso prescritto dall’art 608 c.p.c. ha, inoltre, la funzione di avvertire (almeno dieci giorni prima) la parte tenuta al rilascio dell’immobile dell’ora e del giorno stabilito per l’esecuzione, ora e giorno stabiliti dall’U.G.. Il giorno fissato per l’accesso l’Ufficiale Giudiziario si recherà presso l’immobile e provvederà ad immettere nel possesso il legittimo proprietario, ove trovi la resistenza del conduttore l’U.G. non potrà materialmente trascinare fuori dall’immobile gli occupanti, salvo non sia accompagnato dalla forza pubblica la cui disponibilità varia a seconda delle circostanze quali il carico di lavoro e l’ordine cronologico degli sfratti da eseguire. Difatti spesso o quasi sempre il primo accesso si conclude con un nulla di fatto, c.d. “accesso interlocutorio” nel quale si prospetta la situazione al conduttore, dato che è prassi degli U.G. (magari impietositi dalla situazione con la quale vengono ad interfacciarsi) concedere altro tempo e quindi fissare altri accessi e solo qualora continuino i comportamenti ostruzionistici da parte del conduttore sarà chiesto l’ausilio della forza pubblica i quali provvederanno, anche con la forza, a liberare l’immobile.
Un modello Fac simile del preavviso di sloggio e/o atto di avviso di rilascio immobiliare: potrà essere scaricato cliccando Fac-simile preavviso di sloggio
P. Avv. Nicola Barra
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Sul decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione si legga “Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazione“
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Per vedere l’intervista dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli sugli affitti in nero alla trasmissione “Di Martedì” del 28.2.2017 condotta da Giovanni Floris su La7 si visiti la pagina “Intervista La7“
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Per l’assistenza e la stipula di contratti siamo domiciliati anche a Milano, Roma e Brescia
Per gli sfratti, le occupazioni abusive, i pignoramenti immobiliari e tutto il contenzioso in materia immobiliare (non ci occupiamo di alcuna altra materia che esuli il diritto immobiliare) siamo domiciliati in tutti i capoluoghi di provincia operando in tal modo presso i Tribunali di tutto il territorio nazionale.
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