Il 2014 è decisamente l’anno delle novità relativamente all’imposizione fiscale sulla casa. Già abbiamo scritto sulle riduzioni “all’imposta di registro 2014 per l’acquisto di prime e seconde case“, oggi affrontiamo l’argomento ponendo l’attenzione sulle agevolazioni sulla prima casa 2014 essendo variati parametri di riferimento per usufruire delle agevolazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, infatti, l’applicabilità delle
agevolazioni ‘prima casa’ (che può sempre essere data in locazione) risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013.
La circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato tutte le novità inerenti la tassazione applicabile alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.
Agevolazioni prima casa: novità 2014
L’art. 10 del dl n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, del dl n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, e dall’art. 1, comma 608, della legge di stabilità 2014 ha statuito che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni sulla prima casa è subordinata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile.
Di conseguenza le categorie catastali per cui non è possibile usufruire delle agevolazioni sulla prima casa sono:
- le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1);
- le abitazioni in ville (cat. A/8);
- i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).
Al contrario ne beneficiano:
- le abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
- le abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
- le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
- le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
- le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
- le abitazioni in villini (cat. A/7);
- le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilisce altresì che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si applicano anche:
- nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti indicati dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, purché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali suddette;
- in caso di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dal medesimo soggetto fruendo dei benefici ‘prima casa’, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa.
Per i trasferimenti soggetti ad IVA, ai fini dell’individuazione della case cui si applicano le agevolazioni sulla prima casa, invece, continuano a valere i criteri dettati dal DM 2 agosto 1969 n. 1072, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.
Per detti trasferimenti vengono applicate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (oltre che l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, nonché l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali), mentre per i trasferimenti soggetti ad imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Pet comprendere le novità, la tabella seguente sintetizza la tassazione applicabile ai trasferimenti di abitazioni ‘prima casa’ sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013 e di quella applicabile a partire dal 1 gennaio 2014.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni sulla prima casa in sede di successione e donazione o vi invitiamo a consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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