Il precetto è un atto del creditore, con il quale intima il debitore ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. A quest’ultimo viene concesso un termine massimo di 10 giorni, a scadenza dei quali, in caso di mancato adempimento, il creditore potrà procedere con il pignoramento.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 480 c.p.c. l’atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti, in particolare l’art.139 c.p.c. prevede che l’atto di precetto debba essere notificato rispettando l’ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge a pena di nullità.
La violazione di tale articolo è stata motivo di ricorso in Cassazione. La Corte con la pronuncia della sentenza n. 14209 del 2014, ha ribadito un principio già enunciato in diverse precedenti sentenze (per tutte vedi sent. n.13038 del 2013), secondo cui: “Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notifica, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’arto 480 c.p.c.”.
Nel caso esaminato dalla Corte, i ricorrenti lamentavano la conoscenza della notifica del precetto soltanto con la notifica dell’atto di pignoramento, notifica tra l’altro avvenuta esclusivamente presso il luogo di lavoro ed ivi nelle mani della figlia, impedendogli in tal modo la possibilità di adempiere spontaneamente l’obbligazione per evitare il pignoramento ed il relativo aggravio di spese.
Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza poiché non può ritenersi sanata la nullità della notifica dell’atto di precetto per il raggiungimento dello scopo, dovendo essa essere portata a conoscenza del destinatario prima dell’inizio dell’esecuzione per consentire allo stesso di scegliere se adempiere o no.
P. Avv. Giusy Esposito Faraone
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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