Risarcimento del danno, cos’è, quando richiederlo, a chi spetta,come provarlo, come quantificarlo, consigli pratici

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Chiunque causi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, e questo è noto.

  1. Va poi distinto nell’ambito del  danno risarcibile quello patrimoniale e non patrimoniale.
  2. Nell’ambito del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.

Partiamo quindi dal capire cos’è il danno,

il danno è quel pregiudizio che deriva da un comportamento colposo (ossia causato da negligenza, imperizia o imprudenza) o doloso (vale a dire intenzionale o volontario) di un altro soggetto. Per esser risarcibile questo danno deve anche essere ingiusto, vale a dire che non esiste una norma che autorizza o impone quel determinato comportamento.

Presupposti  del risarcimento

Come appena detto il danno è risarcibile esclusivamente quando “ingiusto”, cioè se il pregiudizio al diritto altrui non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento, come avviene ad esempio in caso di legittima difesa.

Il danno si distingue poi tra

  1. contrattuale
  2. extracontrattuale,

a seconda che tra il danneggiante ed il danneggiato intercorresse un precedente rapporto contrattuale

  • Nel primo caso il  danno consisterà  nell’inadempimento di un contratto. In tale tipo di risarcimento la prova, che di regola spetta sempre a colui che chiede di esser risarcito consisterà  oltre che nell’esistenza di un danno  nel  fatto che tale danno deriva da un comportamento della parte in contrasto con la disciplina di quel contratto.

Sarà invece compito dell’altra parte provare di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivavano dal contratto.

  • In caso di danno extracontrattuale invece il danneggiato dovrà fornire sia la prova del danno subito sia il cd nesso di causalità, vale a dire il fatto che quel danno sia la conseguenza immediata e diretta di un comportamento doloso o colposo di un terzo.
  • Va aggiunto che esistono situazioni in cui anche se le parti non sono legate da alcun contratto si ritiene che, per effetto del particolare rapporto che viene ad instaurarsi tra di loro e del contesto in cui ciò matura, i loro obblighi siano regolati come se esse avessero stipulato un contratto. In caso di violazione di tale tipo di obblighi si parla abitualmente di responsabilità da “contatto sociale”.

Nel provare il danno il danneggiato non deve limitarsi a dimostrarne la  sua esistenza ma per ottenere un risarcimento patrimoniale deve provare altresì il suo quantum ovverosia quantificarlo economicamente.

Può accadere talvolta che a fronte alla prova certa della presenza di un danno non sia possibile quantificarlo. In questi casi il Giudice può procedere ad una quantificazione secondo principi di equità. È la c.d. valutazione equitativa del danno. precisiamo però che tale regola presuppone sempre la  dimostrazione dell’esistenza di un danno, non potendo il Giudice utilizzare i suoi poteri equitativi per accertare la sussistenza del pregiudizio la cui prova sarà sempre a carico  del danneggiato.

Il danno patrimoniale

Cos’è il “danno patrimoniale”?

è la diminuzione che il danneggiato subisce al proprio patrimonio e che è immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari.

Si pensi al caso di un automobilista che per distrazione tamponi il veicolo che lo precede. In questo caso il danno è quantificabile economicamente e corrisponderà alle spese necessarie per riparare la vettura danneggiata.

Quando si parla di danno patrimoniale si distingue tra:

  1. danno emergente ossia la lesione diretta del patrimonio del danneggiato (nell’esempio che precede: le somme necessarie alla riparazione del veicolo);
  2. lucro cessante ossia la diminuzione patrimoniale conseguente ai minori guadagni che il danneggiato realizzerà in seguito al danno subito (pensiamo ai mancati guadagni del professionista costretto ad un ricovero per aver sbattuto la testa a seguito del tamponamento di cui sopra)

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, invece, consiste nella lesione di un bene del soggetto che non può essere immediatamente e direttamente  quantificato  economicamente. Come ad esempio la salute, fisica o psichica, l’onore, la vita di relazione o il dolore che segue alla perdita di un familiare.

Il il risarcimento del danno non patrimoniale e la sua risarcibilità è disciplinata dall’art. 2059 del codice civile  interpretato abitualmente nell’ottica senso di consentire il risarcimento dei soli danni a diritti della persona che trovano  un riconoscimento nella Costituzione.

La classica distinzione che si era soliti fare nel  danno non patrimoniale è a lungo stata tra

  1. danno biologico: ossia il danno alla salute
  2. danno morale: ossia  il danno psicologico conseguente al dolore patito per avere subito il danno (che di solito doveva essere un reato penale per dar maggior consistenza al danno morale)
  3. il danno esistenziale: categoria similare ma più grave del danno morale in quanto  il danno colpiva la sfera personale determinando un pregiudizio gravissimo in seguito al quale il danneggiato  non era più in grado di portare avanti delle attività e delle abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita.

Questa tripartizione è stata parzialmente superata dalle pronunce della Corte di Cassazione che più che rinchiudere il danno non patrimoniale in rigide categorie ha voluto sottolineare che la risarcibilità di tele tipo di danno  sia sempre conseguenza di una lesione di un bene vitale e come tale  riconosciuto e tutelato dalla Costituzione.

Così, ad esempio, è stato più volte negato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella perdita del legame affettivo con il proprio animale domestico  ucciso (volontariamente o colposamente) da terzi, e ciò sulla base del rilievo per il quale questo tipo di rapporto non trova un esplicito riconoscimento nella Costituzione

Il danno alla salute (danno biologico)

Nell’ambito dei danni non patrimoniali è compreso anche il danno da lesione della salute, detto danno biologico, particolarmente rilevante in quanto abitualmente liquidato nella maggior parte dei sinistri stradali in cui si siano verificate delle lesioni.

Si pensi all’automobilista che ha subito un trauma cranico dell’esempio precedente

Il danno biologico non è relativo ai soli danni conseguenti a sinistro stradale, ma è un danno conseguente a tutti i tipi di lesioni causati dall’altrui comportamento ingiusto (doloso o colposo come abbiamo visto sopra).

Si pensi al caso dell’errore medico che procura una invalidità al paziente in seguito all’esecuzione non corretta di un intervento chirurgico o della somministrazione di un farmaco dannoso.

nel corso di un procedimento giudiziale per valutare i due presupposti che abbiamo visto necessario provare in un danno ossia  l’esistenza e l’entità (la quantificazione) di un danno alla salute si ricorre ad un’apposita consulenza medico legale (spesso ci saranno più consulenze in quanto oltre a quelle delle parti interessate il giudice nominerà un ctu ossia un consulente tecnico d’ufficio cui spetterà il compito di stabilire in maniera neutrale ed effettiva l’esistenza del danno e la sua materiale quantificazione).

La valutazione del danno biologico va fatta in considerazione di due parametri:

  1. della invalidità temporanea (misurata solitamente in giorni): ossia della  durata temporale della malattia: cioè i giorni intercorsi tra il momento del  del danno e quello della guarigione oppure al momento in cui le cure  non sono riescono più a migliorare la situazione del danneggiato
  2. della invalidità permanente (misurata per convenzione in punti percentuali da un minimo di 0 ad un massimo del 100%): ossia le eventuali conseguenze permanenti ed ineliminabili  che pertanto il danneggiato subirà per il resto della sua esistenza .

La quantificazione patrimoniale di questi due parametri si effettua applicando delle specifiche tabelle che prevedono una somma di denaro:

  • per ogni giorno di invalidità temporanea
  • per ogni punto percentuale di invalidità (somma che varia a seconda dell’età del danneggiato).

Per quanto concerne i danni  non superiori al 9% si fa riferimento alla tabella prevista dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs 209/2005) (cd. lesioni micropermanenti).

Per le invalidità superiori al 9% si fa invece riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano applicate a tutto il territorio nazionale (vedi al riguardo l’articolo a questo link http://dirittoimmobiliare.org/lesioni-gravi-ultime-dal-governo/)

Consigli Pratici

Il risarcimento del danno è uno degli eventi più comuni che possano condurre un soggetto a rivolgersi ad un avvocato, in particolar modo a seguito di un sinistro stradale.

Molti pensano che in questo particolare settore un avvocato valga l’altro (colpa anche di tantissimi avvocati che pur occupandosi in prevalenza di tutt’altri settori, caratterizzati peraltro anche da procedure completamente diverse, come il diritto del lavoro, il diritto amministrativo, il diritto penale ecc., oppure semplicemente specializzati in settori molto diversi dello stesso diritto civile) e finiscono per rivolgersi al solito avvocato (che gli ha magari risolto questioni di tutt’altra natura, magari un tuttofare), perchè amico o solo il più economico sul mercato, ed alla fine pagano la loro scelta in termini di lunghe attese (quando va bene), di bassi risarcimenti o addirittura di mancati risarcimenti (se non addirittura in risarcimenti o spese legali che si è costretti a pagare alla controparte) !!!

In molti si rendono conto dell’errore commesso durante il processo (magari trascorso tanto tempo od alle prime avvisaglie di un esito negativo da parte del proprio legale) e provano a correre ai ripari cercando un vero esperto dello specifico settore, ma spesso troppo tardi (perchè il danno nel processo può essere irrimediabile quando i termini per una determinata scelta sono inesorabilmente scaduti e quella scelta è stata fatta erroneamente, oppure perchè ci si può obiettivamente trovare di fronte all’ostruzionismo di un avvocato che non volendo essere rimosso, chiede a pieno titolo fra l’altro, un cospicuo compenso per il lavoro svolto e osteggia in ogni modo  il passaggio al nuovo legale che potrebbe trovare ulteriori, talvolta insormontabili, difficoltà a raddrizzare una situazione già compromessa senza l’adeguato supporto collaborativo di chi conosce il lavoro svolto in precedenza e tutto ciò che è avvenuto in giudizio).

In realtà si tratta di un settore molto specifico che ha delle regole peculiari e che richiede delle conoscenze approfondite della materia (così come ogni altro settore del diritto peraltro) e della procedura specifica, e che va quindi logicamente affidato a chi della materia abbia una reale adeguata specializzazione (anche in relazione ai rapporti con giudici, consulenti tecnici e compagnie assicurative che tengono ben in conto credibilità, specializzazione ed affidabilità di chi hanno di fronte, in particolar modo quando il danno si fa rilevante).

Quindi il consiglio più semplice ovvio e banale, ma anche più importante ed utile è: di analizzare la propria situazione con attenzione, capendo se

  1. esistono i presupposti per un danno,
  2. se si ha ragionevolmente modo di provarlo anche nel quantum adeguatamente e capito ciò (anche attraverso l’uso di internet con articoli come questo)
  3. di scegliere con attenzione e perizia un esperto del settore per ottenere il miglior risultato nel più breve tempo.

Al riguardo Ti ricordiamo  che questo Studio Legale con una storia di Avvocati da 5 generazioni (la lunga e prestigiosa storia dello studio è consultabile a questo link http://dirittoimmobiliare.org/lo-studio-avvocati-dal-1880/),  specializzato nel settore del Risarcimento Danni (con competenze specifiche in lesioni aggravate e responsabilità medica), consulente delle principali associazioni di consumatori nonchè considerata e temuta controparte, da oltre un secolo, dei più importanti gruppi assicurativi italiani (Milano, Axa, Unipol, Generali ecc.) può offrire ai propri assistiti quella competenza e soprattutto quella credibilità che consentono di raggiungere in  tempi ristretti delle eccellenti transazioni per risarcimenti di notevole entità  o  in mancanza (in rarissimi casi) delle decisioni giudiziali estremamente favorevoli!!

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