Oggi pubblichiamo un nuovo interessantissimo contributo del Notaio Camardella (con sede in Brescia, riferimento del nostro Studio per il Nord Italia) sul tema dell’Affitto con riscatto (o Rent to Buy) con un primo commento sul recentissimo art. 23 D.L. 133/2014 , che lo ha regolamentato e tipizzato.
La norma introdotta in questi giorni con il decreto legge 133/2014 cd “Sblocca Italia”, regolamenta alcuni aspetti giuridici dei contratti definiti di “Affitto con riscatto” o “Rent to buy”, vale a dire quei contratti con i quali il proprietario di un immobile concede il godimento del bene in cambio di un canone periodico, con facoltà/obbligo da parte del conduttore di procedere all’acquisto del medesimo bene ad una certa data e dietro versamento di un corrispettivo predeterminato, al quale però andrà detratta una parte dei canoni già versati.
Elemento caratterizzante la nuova disciplina è la trascrivibilità del contratto. Tale risultato veniva già in precedenza assicurato mediante l’utilizzo dello schema del contratto preliminare di vendita, ma con la norma in esame viene introdotto un elemento fortemente innovativo; come sappiamo la trascrizione dei contratti preliminari ha efficacia triennale, ed invece la trascrizione del “rent to buy” viene estesa per tutta la durata contrattuale (con un massimo di 10 anni).
Altro elemento di novità è il richiamo alle norme sull’usufrutto per disciplinare la fase di “godimento” dell’immobile. Tale estensione normativa potrebbe far pensare ad una possibile inversione del carico IMU; tuttavia, il legislatore non si è spinto fino a tal punto e pertanto tale conclusione appare allo stato dei fatti azzardata!
Il legislatore ha inoltre esteso le tutele già previste in tema di contratto preliminare ed in particolare la deroga alla facoltà del curatore fallimentare di sospendere l’esecuzione del contratto preliminare, qualora l’immobile sia destinato a costituire la prima casa dell’acquirente o di un suo parente entro il terzo grado.
Infine, è stata estesa al “rent to buy” la norma contenuta nella legge 122/2005 in tema di acquisto di immobile di nuova realizzazione da impresa di costruzione, in base alla quale l’impresa cedente deve liberare l’immobile dall’ipoteca prima di effettuare la vendita del bene. Con il Decreto “Sblocca Italia” il legislatore si spinge molto oltre: invero è previsto che la cancellazione dell’ipoteca debba procedere la sottoscrizione del contratto di “rent to buy”. Tale scelta legislativa è tuttavia opinabile se si considera che alla stipula del contratto l’impresa potrebbe non avere la liquidità necessaria per cancellare l’ipoteca; il più delle volte infatti la provvista richiesta giunge dal pagamento del prezzo di vendita. Quanto qui evidenziato ci porta a concludere che difficilmente lo strumento del “rent to buy” potrà risolvere i grossi problemi in cui si trovano oggi le società immobiliari, mentre potrà essere maggiormente utilizzato nelle vendite tra privati. Tuttavia, anche in questo caso non si può non notare come il legislatore ha taciuto del tutto su questioni di tipo tributario e fiscale; restano quindi immutate le problematiche già evidenziate nell’articolo “Affitto con Riscatto: costi, tempi e soluzioni alternative per il risparmio fiscale“
Giancarlo Camardella
(Notaio in Brescia e Manerbio titolare dell’omonimo Studio Notarile)
Se volete acquistare, avete intenzione di investire nel mercato immobiliare in un momento in cui è così basso (comprare in un mercato depresso piuttosto che in uno che sta ai massimi livelli è una delle elemetari regole di ogni investitore professionista) e state cercando la miglior strategia per i vostri Investimenti immobiliari, rivolgetevi a noi per una consulenza – tenendo presente che in sede di consulenza studiamo i singoli casi concreti e tutte le possibili soluzioni alternative, sia al livello contrattuale che fiscale (potendovi offrire infinite opportunità di risparmio fiscale sia al momento dell’acquisto che in quello successivo della messa a reddito dell’immobile, si legga al riguardo per approfondire l’argomento l’articolo “Investimenti immobiliari regole e suggerimenti per fare profitto ”).
Se invece state valutando l’acquisto e volete approfondire il tema della riduzione dell’imposta di registro sui trasferimenti di diritti reali vi consiglio di leggere “l’Imposta di Registro viene ridotta, opportunità e rischi per proprietari e inquilini”
Se dovete acquistare la prima casa e volete sapere come darla in locazione senza perdere le agevolazioni fiscali o i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interessi del mutuo leggete “Agevolazioni prima casa: mutuo e locazione”
Se invece avete già immobili o state progettando di investire in questo mercato e vi domandate quali siano gli strumenti contrattuali più efficaci per mettere a reddito questi immobili senza essere tartassati:
- dal fisco: leggete “Come risparmiare imu e irpef“,
- dalle problematiche relative alla crescente morosità dei conduttori: potete leggere “Affitto: strategie in tempi di crisi economica per evitare la morosità“
La conoscenza approfondita e specialistica del diritto immobiliare (in cui questo studio si è specializzato, vedi la storia dello studio a questo Link “La Storia dello Studio dal 1880″), Ci consente di far ottenere un più consistente profitto, sia all’atto dell’acquisto che al tempo in cui si conseguirà un reddito dal proprio immobile, a tutti coloro che vogliono ancora investire (o far fruttare i propri passati investimenti) in questo settore!!!
La sede principale dello Studio Legale è in Napoli alla Via Guantai Nuovi 16
Tel. +39 081 4206164 – Fax +39 081 0105891
Milano – Via P. Litta 7 Tel. +39 02 87198398 Fax +39 02 87163558
Brescia – Via Aldo Moro, 13 (Palazzo Mercurio) Tel. +39 030 7777136
Roma -Via Ajaccio 14, Via Peralba 5- Tel Mobile +39 340 5009682
E-mail:
avvocato.dambrosio@fastwebnet.it studioassociatoborselli@gmail.com
posta certificata studioborselli@pec.it
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
.